Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati
nei campi di prigionia nazisti. (C. 2240 Rivolta, C. 2577 Olivieri, C.
2586 Rivolta e C. 2646 Lucidi).
ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI
EMENDAMENTI APPROVATI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate
a tributare il doveroso riconoscimento ai cittadini italiani, militari
e civili, avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo
l'8 settembre 1943 per l'alto significato delle sofferenze patite.
Art. 2.
(Albo d'onore).
1. È istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri l'«Albo d'onore degli italiani avviati
ai lavori forzati in campi di prigionia nazisti dopo l'8 settembre 1943».
2. A tale albo sono iscritti tutti i cittadini italiani
avviati ai lavori forzati la cui domanda di riconoscimento o indennizzo
ai sensi della presente legge sia stata accolta dalla Commissione di cui
all'articolo 4.
3. La documentazione inedita, avente valore storico,
allegata alle domande di indennizzo, può essere donata volontariamente
allo Stato italiano, che ne assicura la conservazione e l'eventuale pubblicazione.
Art. 3.
(Indennizzo).
1. Ai cittadini italiani iscritti all'albo
di cui all'articolo 2, viventi alla data del 15 febbraio 1999 e che non
abbiano ricevuto altre erogazioni o indennizzi per motivazioni analoghe
a quelle previste dalla presente legge, è riconosciuto un indennizzo
simbolico in denaro pari a 1.000 euro, erogato secondo le modalità
e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge
e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma
2, ad esclusione della quota da determinare ai sensi del comma 4.
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un «Fondo per gli interventi in favore dei cittadini
italiani, internati in campi di prigionia e lavoro forzato nazisti dopo
l'8 settembre 1943» utilizzato prioritariamente per il finanziamento
dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, nonché
per iniziative tese ad onorare e preservare la memoria degli italiani
internati in campi di prigionia e lavoro forzato di cui alla presente
legge.
3. Tale Fondo è alimentato:
a) dal contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1;
b) da eventuali liberalità e contributi di enti pubblici e privati,
di fondazioni, di associazioni o di privati cittadini, di provenienza
nazionale od estera.
4. Le risorse derivanti dalle liberalità e dai
contributi di cui al comma 3, lettera b), sono destinate, per una quota
determinata dal regolamento di attuazione della presente legge, alle iniziative
commemorative e celebrative di cui al comma 2.
Art. 4.
(Commissione di valutazione).
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è costituita, secondo le modalità indicate
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3, della presente
legge, una Commissione, al fine di valutare le domande di iscrizione all'Albo
d'onore e di indennizzo di cui alla presente legge, composta da un rappresentante
per ciascuno dei seguenti organismi:
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero della Difesa;
Ministero degli Affari esteri;
Ministero dell'Interno;
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla
guerra di liberazione (ANRP);
Associazione nazionale ex internati (ANEI);
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED);
Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR).
2. I componenti la Commissione di valutazione di cui
al comma 1 svolgono la propria attività a titolo gratuito.
Art. 5.
(Copertura finanziaria e disposizioni finali).
1. Per l'erogazione degli indennizzi
di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.983.334
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40.983.334
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana un regolamento di attuazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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